Descrizione
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici.
Le amministrazioni, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara. Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall’amministrazione.
Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.